Art. 4.
(Convenzioni).

      1. L'azienda sanitaria locale competente per territorio può stipulare apposite convenzioni con i centri specializzati nella riabilitazione equestre riconosciuti ai sensi dell'articolo 2.

 

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      2. I centri specializzati di cui al comma 1 devono possedere una capacità operativa, determinata dall'azienda sanitaria locale competente all'atto della stipula della relativa convenzione, sulla base di un minimo di trattamenti ambulatoriali garantiti e di uno standard medio di prestazioni. In caso di mancato rispetto di tali minimi di prestazioni, la convenzione può essere revocata dall'azienda sanitaria locale competente.
      3. Nella convenzione sono specificate le modalità di erogazione delle prestazioni riabilitative e di rilascio delle relative impegnative ai fini del rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale.